Permessi per assistere i disabili: calcolo in caso di lavoro part-time
- di Moreno Priola
- in Finanza
- — Ag 12, 2018
Si rendono ancora necessari nuovi chiarimenti da parte dell'Inps in merito ai permessi e al congedo straordinario nell'ambito della legge 104, quella che regolamenta la materia su turni, part time e cumulo per i lavoratori con familiari in condizione di disabilità. Il lavoro a turni comprende tutte le forme di organizzazione dell'orario di lavoro differenti al lavoro giornaliero, nelle quali l'orario dell'azienda può andare a coprire l'intero arco delle 24 ore e tutti i giorni della settimana. In questo modo, il lavoro può comprendere anche orari notturni o che cadono in giornate festive, compresa la domenica.
Nella nota diffusa, l'Inps sottolinea come la fruizione dei permessi mensili retribuiti, comunemente chiamati permessi 104, avviene a giornata, a prescindere dall'orario della prestazione lavorativa o dal numero di ore che il dipendente avrebbe dovuto effettuare nel giorno di permesso preso.
Ne deriva che il beneficio in argomento può essere fruito anche in corrispondenza di un turno di lavoro da effettuare nella giornata di domenica. Sebbene quest'ultimo si svolga a cavallo di due giorni solari, la prestazione resta riferita a un solo turno di lavoro in cui si articola l'organizzazione. Nel momento in cui quindi il permesso viene utilizzato durante un turno di lavoro, corrisponde sempre ad una sola giornata di permesso. Nello specifico caso del part time verticale, ovvero per coloro che lavorano con orari full time, ma solo per alcuni giorni a settimana, i 3 giorni descritti dalla legge vengono rimodulati in base all'orario di lavoro, ma andiamo a vedere tutti i dettagli. Ciò corrisponde alle ore mensili fruibili.
In particolare nel caso di part-time verticale e part-time misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese occorrerà procedere al riproporzionamento dei 3 giorni di permesso mensile per assistere disabili spettanti ai sensi dell'articolo 33, co. Il risultato andrà arrotondato all'unità inferiore o superiore a seconda che la frazione sia inferiore o superiore a 0,5. L'eventuale riproporzionamento orario dei giorni di permesso dovrà essere applicato solo in caso di fruizione ad ore del beneficio in argomento.
Al riguardo i periodi di congedo straordinario possono essere cumulati con i permessi previsti dall'articolo 33 della legge n. 104/92 senza necessità di ripresa dell'attività lavorativa tra la fruizione delle due tipologie di benefici.
L'Istituto si pronuncia in primis sulla fruizione dei permessi di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92 in corrispondenza di turni di lavoro articolati a cavallo di due giorni solari e/o durante giornate festive. 33, comma 1, del D.lgs. n. 151/2001 (3 giorni di permesso mensili, prolungamento del congedo parentale e ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale).